(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 6 marzo 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare, l'art. 18, comma 3, lettera a) - come modificato dall'art. 3, comma 29, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) - il quale autorizza l'Amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale per le spese concernenti l'attivita' di segreteria e di Presidenza nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attivita' venatoria in una delle riserve di caccia di cui si compone il distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile; Visto l'art. 39, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attivita' di segreteria e presidenza; Visto il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. «Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)»; Visto il testo del «Regolamento di modifica del "Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)", emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2019, n. 153; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento recante criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)", emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA