(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                       n. 10 del 6 marzo 2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni  per  la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
e, in particolare, l'art. 18, comma 3, lettera a) -  come  modificato
dall'art. 3, comma 29, della legge regionale 6 novembre 2018,  n.  25
(Disposizioni  finanziarie  intersettoriali)  -  il  quale  autorizza
l'Amministrazione  regionale  a  erogare,  alla  associazione   della
riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il  Presidente  del
distretto venatorio, un contributo annuale per le  spese  concernenti
l'attivita' di segreteria e di Presidenza nella misura massima  di  4
euro  per  ciascun  cacciatore  ammesso  ad  esercitare   l'attivita'
venatoria in una delle  riserve  di  caccia  di  cui  si  compone  il
distretto e comunque non superiore  al  100  per  cento  della  spesa
ritenuta ammissibile; 
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera  d),  della  legge  regionale  n.
6/2008,  il  quale  prevede  che,  con  regolamento  da  emanarsi  in
esecuzione  dell'art.  18,  comma  3,  della  medesima  legge,   sono
individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del
bilancio tra i distretti venatori,  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'erogazione  del  contributo  annuale  e  le  tipologie   di   spese
ammissibili concernenti l'attivita' di segreteria e presidenza; 
  Visto  il  proprio  decreto  16  novembre   2010,   n.   0245/Pres.
«Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  l'erogazione   dei
contributi all'associazione  della  riserva  di  caccia  o  ad  altro
soggetto che  esprime  il  Presidente  del  distretto  venatorio,  in
esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39,  comma  1,  lettera  d),
della legge regionale  6  marzo  2008,  n.  6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria)»; 
  Visto il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  del  "Regolamento
recante  criteri  e  modalita'  per   l'erogazione   dei   contributi
all'associazione della riserva di caccia  o  ad  altro  soggetto  che
esprime il Presidente del distretto venatorio,  in  esecuzione  degli
articoli 18, comma  3,  e  39,  comma  1,  lettera  d),  della  legge
regionale 6 marzo 2008, n.  6  (Disposizioni  per  la  programmazione
faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)", emanato  con
decreto del Presidente della Regione 16  novembre  2010,  n.  245»  e
ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2019,  n.
153; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento  recante
criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi  all'associazione
della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente
del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3,  e
39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria)", emanato con decreto del Presidente  della
Regione 16 novembre 2010, n. 245», nel  testo  allegato  al  presente
decreto quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA